Il Consiglio di Municipalità 5 Arenella-Vomero (Napoli) aprova l'Odg che condanna Pizzarotti per la partecipazione ai lavori per la costruzione della A1 Gerusalemme - Tel Aviv
Oggetto: Condanna morale e politica della Pizzarotti & C. S.p.A. per motivi etici ed umanitari
il Consiglio di Municipalità 5 Arenella-Vomero
Premesso che
- il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) all’Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l’esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”;
- Lo Statuto del Comune di Napoli Art.1 comma 1 assume “a valore fondamentale la tutela della persona umana”, Art. 3 comma 1a recita che il Comune di Napoli “informa la sua azione ai valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà”, Art 3 Comma 1b “opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità”, Art 3 Comma 2 ”consolida e sviluppa il ruolo di Napoli città d’Europa e del Mediterraneo”;
- Il Comune di Napoli ha stipulato contratti con Pizzarotti & C. S.p.A., con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni, 1, codice fiscale 01755470158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 23124, in passato per la realizzazione delle torri 7D e 7G del Centro Direzionale, successivamente per altre opere tra cui quella i cui lavori sono attualmente in corso per la realizzazione della stazione di Piazza Garibaldi della Metropolitana del Comune di Napoli;
Considerato che
- Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir – Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv – Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea;
- la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come “risorsa fondamentale per la sussistenza” delle comunità;
- non vi era alcuna necessità di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno alternativo, all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto nel progetto iniziale;
- i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;
- la costruzione della linea ferrroviaria A1, insieme con una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di altri terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
- la linea ferroviaria A1 è in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta “alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso le distruzioni sono attuate per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;
- le attività quali quelle poste in essere con la complicità della Pizzarotti possono considerarsi un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove tra i «crimini di guerra» include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949″ tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”.
- Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria A1, che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi costituisce a tutti gli effetti un crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell’esercizio della propria attività professionale, in modo da giustificare l’esclusione da gare d’appalto di lavori pubblici;
ESPRIME
condanna morale e politica nei confronti di Pizzarotti & C. S.p.A. per la partecipazione ai lavori per la costruzione della A1 Gerusalemme - Tel Aviv;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1. a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa risoluzione, al fine di persuadere la stessa a ritirarsi dalla partecipazione alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità A1;
2. ad inserire nel regolamento per la partecipazione a bandi comunali per l’esecuzione di opere pubbliche e per la prestazione di servizi, nei criteri vincolanti per la scelta del contraente attraverso i metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell’appalto concorso, della trattativa privata la clausola che escluda la partecipazione di aziende e soggetti economici che operino in violazione dei diritti umani e/o in contrasto con il diritto internazionale; ad inserire in ogni contratto, di qualsiasi tipologia, la clausola obbligatoria “tale contratto verrà annullato se la ditta contraente risulterà implicata in conclamata violazione del diritto e delle Convenzioni internazionali”.
Il Consiglio di Municipalità 5 Arenella-Vomero
Fonte: Comune di Napoli