Il Consiglio Comunale di Sasso Marconi, nella seduta del 28/11/2012, con 12 voti favorevoli e 4 contrari (Trasforini, Lamma, Micheletti e Salamone) ha approvato il seguente ordine del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SASSO MARCONI

Considerato che

- le Ferrovie Israeliane hanno avviato le procedure per la realizzazione di una nuova una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv – Gerusalemme, detto anche A1;

- la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come “risorsa fondamentale per la sussistenza” delle comunità;

- non vi era alcuna necessita di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno alternativo, all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto nel progetto iniziale;

- i villaggi in questione hanno gia subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;

- la costruzione della linea ferroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;

- la linea ferroviaria A1, in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta “alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;

- la realizzazione della linea ferroviaria A1 può assumere i contorni di un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove la nozione di crimini di guerra include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949″ tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”;

Venuto a conoscenza dalla Associazione Stop That Train, che sta conducendo una campagna di sensibilizzazione su tale vicenda presso i Consigli Comunali, che l’Impresa Italiana Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir – Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione della linea ferroviaria sopra descritta in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea;

ESPRIME

condanna morale e politica nei confronti della realizzazione della linea ferroviaria A1 Gerusalemme–Tel Aviv;

CHIEDE

- al Governo Italiano e alle più alte istituzioni della Repubblica di fare una richiesta formale allo Stato di Israele per il rispetto del diritto internazionale e della IV Convenzione di Ginevra, affinché non intraprenda la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità in territorio della Cisgiordania, ben potendo costruire tale linea totalmente in territorio Israeliano.

- a Pizzarotti & C. S.p.A., di seguire l’esempio di Deutsche Bahn e ritirarsi dai lavori di costruzione della citata linea ferroviaria;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1. a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa risoluzione;

2. a comunicare per conoscenza alla Presidenza della Repubblica, al Sig. Ministro degli Esteri, alla Provincia di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, ai comuni della Provincia il contenuto di questa risoluzione.

3. a valutare la possibilità di inserire nel regolamento per la partecipazione a bandi comunali per l’esecuzione di opere pubbliche e per la prestazione di servizi, nei criteri vincolanti per la scelta del contraente attraverso i metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell’appalto concorso, della trattativa privata la clausola che escluda la partecipazione di aziende e soggetti economici che operino in violazione dei diritti umani e/o in contrasto con i diritto internazionale; ad inserire in ogni contratto, di qualsiasi tipologia, la clausola obbligatoria “tale contratto verrà annullato se la ditta contraente risulterà implicata in conclamata violazione del diritto e delle Convenzioni Internazionali”.

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