Dipartimento per l'Ambiente, l'Agroalimentare e gli Affari Rurali
Consulenza tecnica: etichettatura dei prodotti coltivati nei territori palestinesi occupati
Introduzione:
1. Il governo ha ricevuto richieste, da parte di commercianti, associazioni di consumatori e ONG, per una maggiore chiarezza su come deve essere indicata la provenienza su prodotti alimentari e bevande che sono state prodotte e confezionate nei territori palestinesi occupati (TPO). Le loro richieste sono incentrate, in particolare, sulla distinzione tra prodotti provenienti da produttori palestinesi e prodotti dagli insediamenti israeliani nei territori occupati.
2. Le seguenti raccomandazioni (elaborate dal l'Ambiente, l'Agroalimentare e gli Affari Rurali, lavorando insieme al Ministero degli Esteri, all'Agenzia per la normativa alimentare, all'Agenzia delle Entrate e della Dogana, all'ufficio del Gabinetto e al Dipartimento per le Imprese, l'Innovazione e le Competenze) sono state preparate per aiutare le imprese, qualora volessero rispondere alla richiesta da parte dei consumatori di conoscere la provenienza dei prodotti alimentari che sono stati prodotti nei territori palestinesi occupati. La questione di chiarezza sulla provenienza tra i produttori palestinesi e i produttori negli insediamenti israeliani all'interno dei TPO riguarda in gran parte l'area della Cisgiordania. Anche se queste raccomandazioni sono applicabili alle importazioni da Gaza e da Gerusalemme Est, siamo consapevoli che la maggioranza delle importazioni nel Regno Unito provengono dalla Cisgiordania e che dal 2006 non ci sono insediamenti israeliani nella striscia di Gaza.
3. Le prescrizioni del diritto comunitario in materia di etichettatura per la vendita al dettaglio esistono per creare parità di condizioni nel commercio in tutta la Comunità e anche per fornire informazioni ai consumatori su - tra altri particolari - l'origine dei prodotti:
i. per alcuni prodotti agricoli, il paese d'origine deve essere indicato, in conformità delle norme specifiche applicabili al prodotto in questione. Quindi, in materia di vino e frutta e verdure fresche, per esempio, la maggior parte dei prodotti è regolamentata dalla normativa CE, che richiede che il paese d'origine sia dichiarato1;
ii. inoltre, anche in assenza di tale normativa specifica di settore, il diritto comunitario2 richiede che il luogo di origine o la provenienza dei prodotti alimentari dovrebbe essere indicati nei casi in cui l'omissione di tali dettagli potrebbe materialmente trarre in inganno il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;
iii. Infine, anche laddove non è previsto dalla legge, prodotti alimentari possono essere volontariamente etichettati con l'indicazione del paese di origine.
Raccomandazioni:
4. Per i prodotti provenienti dalla Cisgiordania, attualmente l'etichetta dichiara il paese d'origine come 'Prodotto della Cisgiordania'. I grossisti e i dettaglianti possono voler indicare se il prodotto proviene da un insediamento israeliano o da produttori palestinesi. Questo potrebbe assumere la forma, per esempio, di 'Prodotto della Cisgiordania (Prodotto delle colonie israeliane)' oppure 'Prodotto della Cisgiordania (Prodotto palestinese)', a seconda dei casi.
5. Separatamente, il governo ritiene che i grossisti trarrebbero in inganno i consumatori, e quindi quasi certamente commetterebbero un reato, se fossero a dichiarare i prodotti delle TPO (anche dalla Cisgiordania) come 'Prodotto di Israele'. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga da produttori palestinesi oppure da un insediamento israeliano nei territori occupati. Questo perché l'area non rientra all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele.
6. Informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli è disponibile in varie forme, che dovrebbero essere a disposizione dei rivenditori attraverso i loro rapporti individuali con i fornitori. Inoltre, in molti casi le informazioni relative all'origine dei prodotti possono essere trovate sulla documentazione doganale:
i. In molti casi, i prodotti saranno accompagnati da un certificato dell'origine preferenziale rilasciato da Israele al fine di ottenere un dazio nullo o ridotto alla dogana secondo le disposizioni dell'Accordo UE-Israele3. Questo può essere un certificato di circolazione EUR1 (timbrato dalla dogana israeliana) o dichiarazioni dell'origine preferenziale su fatture o altri documenti commerciali.
In tutti i casi, la prova di origine preferenziale conterrà l'indicazione del luogo di produzione e il codice postale del prodotto in questione. Il codice postale consentirà una distinzione tra prodotti provenienti dall'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele e prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
L'inserimento del luogo di produzione e del codice postale nel certificato israeliano di origine preferenziale consente quindi di distinguere i prodotti che hanno diritto ad una tariffa preferenziale dei dazi doganali nell'ambito dell'accordo UE-Israele (v. punto 12 di seguito). Solo i prodotti accompagnati da prove che dimostrano un luogo di produzione e il codice postale dentro il territorio dello Stato di Israele possono beneficiare di un accesso preferenziale ai sensi dell'accordo. L'Agenzia delle Entrate e della Dogana respingerà le richieste di preferenza israeliana in tutti i casi in cui le prove dimostrano un luogo e codice postale di un insediamento.
ii. Una gamma di prodotti provenienti dalla Cisgiordania (che include anche Gaza e Gerusalemme Est), rientra nell'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). L'accordo garantisce un trattamento di dazi nulli o ridotti sui prodotti esportati verso l'UE, in molti casi, entro i limiti delle quote. Come nel paragrafo 6(i) sopra, le merci esportate ammissibili ai sensi del presente regime preferenziale saranno accompangate da un certificato di circolazione EUR1 oppure da una dichiarazione sulla fattura. Il certificato EUR1 sarà timbrato dal Dipartimento delle dogane e delle accise dell'Autorità Nazionale Palestinese. Le merci accompagnate da tali certificati sono probabilmente di origine della Cisgiordania palestinese. Tuttavia, sarebbe opportuno verificarlo tramite il fornitore.
iii. Nei casi in cui le merci non sono esportate a norma delle disposizioni di cui ai punti i) e ii), documenti quali fatture, bolle d'accompagnamento, bolle di consegna e documenti di trasporto possono fornire l'indicazione del luogo di produzione o del luogo di carico iniziale dei prodotti. Se le informazioni non sono facilmente disponibili dai documenti di accompagnamento, i dettaglianti possono valutare se sono in grado di ottenere, direttamente dai propri fornitori, le informazioni sul luogo di produzione.
7. In tutti i casi, gli operatori della linea telefonica dedicata dell'Agenzia delle Entrate e della Dogana (0845 010 9000) saranno in grado di aiutare i dettaglianti a stabilire se il luogo e il codice postale dichiarati (dove indicati) si riferiscono ad un insediamento israeliano in Cisgiordania e la citata linea dovrebbe essere utilizzata come fonte principale di informazione e assistenza. Nella stragrande maggioranza dei casi l'Agenzia delle Entrate e della Dogana sarà in grado di dire subito se un luogo è un insediamento. Tuttavia, ci può essere un limitato numero di casi in cui dovrà chiedere il parere della Commissione europea.
Contesto generale:
Posizione del Governo Britannico: Insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati
8. I territori palestinesi occupati sono stati occupati da Israele nel 1967. Essi comprendono i territori della Cisgiordania, la Striscia di Gaza e Gerusalemme est. Gli insediamenti sono le comunità israeliane stabilite, di solito da cittadini israeliani, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (non ci sono più insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza).
9. Gli insediamenti israeliani nei Territori Occupati sono illegali secondo il diritto internazionale. Essi violano l'articolo 49 (6) della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che vieta ad una potenza occupante di trasferire la sua popolazione civile nei territori occupati.
10. Inoltre, il Governo ritiene che l'esistenza - e la continua crescita – degli insediamenti israeliani rappresenta un grave ostacolo alla pace in Medio Oriente. Questo perché gli insediamenti nei territori occupati rendono più difficile istituire uno Stato palestinese. Israele si è impegnato a fermare ogni attività di costruzione di insediamenti nei precedenti accordi politici, come la Road Map del 2003 e gli accordi di Annapolis del 2007. Anche se Israele ha recentemente annunciato una moratoria limitata di dieci mesi per la costruzione di insediamenti nei territori occupati della Cisgiordania, Israele non ha ancora pienamente adempiuto ai suoi obblighi nel quadro di tali accordi politici. Al tempo stesso, la chiara posizione del Governo Britannico è che siamo contrari al boicottaggio di Israele o di merci israeliane. Non riteniamo che il boicottaggio aiuti ad impegnare o influenzare Israele, o a portare a sviluppi nel processo di pace in Medio Oriente.
11. In molti casi informazioni che indicano se prodotti dalla Cisgiordania provengono da produttori palestinesi o dagli insediamenti israeliani possono essere trovate sulla documentazione dell'Agenzie delle Entrate e della Dogana ai sensi dei seguenti due accordi dell'Unione europea:
Accordo di associazione UE-Israele
12. L accordo di associazione UE-Israele, in vigore dal 2000, prevede per i prodotti provenienti da Israele di essere importati in paesi dell'Unione europea secondo una tariffa preferenziale, in alcuni casi entro i limiti delle quote. Ma l'UE e Israele sono in disaccordo sullo scopo territoriale dell'accordo. L'UE non riconosce i territori palestinesi occupati come parte dello Stato di Israele (vale a dire quei territori occupati da Israele dal 1967).
13. Negli ultimi anni, l'UE è venuta a sapere che i prodotti che Israele esportava verso l'UE come prodotti 'israeliani' includevano prodotti provenienti dai TPO. Non vi è nulla per impedire che tali prodotti siano importati nell'UE, ma, secondo la Commissione europea, non dovrebbero beneficiare del trattamento preferenziale riservato dall'Accordo di associazione UE-Israele.
14. Nel novembre 2001 la Commissione europea ha quindi messo in guardia gli importatori, attraverso una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che gli importatori dei paesi dell'UE sono tenuti a prendere tutte le precauzioni necessarie per quanto riguarda l'origine dei prodotti. Ha rilevato che la messa in circolazione, ai sensi delle disposizioni dell'accordo di associazione UE-Israele, di merci prodotte negli insediamenti israeliani nei territori palestinesi rischiano di portare ad un debito doganale, vale a dire che gli importatori avrebbero dovuto versare alle autorità doganali nazionali la differenza tra le tariffe preferenziali dell'Accordo UE-Israele e le tariffe standard. Questo ha reso chiaro che spettava agli importatori nei paesi dell'UE adottare misure per stabilire se i prodotti in questione avevano il diritto di beneficiare di tariffe preferenziale dell'UE.
15. Dal 2005, nel quadro di un accordo tecnico adottato dal Comitato di cooperazione doganale UE-Israele il 12 dicembre 2004, è obbligatorio che tutte le prove di origine preferenziale relative a importazioni da Israele ai sensi delle disposizioni dell'Accordo di associazione UE-Israele devono includere indicazioni sul luogo di produzione e il corrispondente codice postale delle merci importate. Questo per garantire che l'aliquota standard dei dazi doganali sia pagata su ogni prodotto indicato come proveniente da un insediamento israeliano in modo che non beneficiano della tariffa ridotta, sostenendo una provenienza israeliana preferenziale.
16. Un elenco dei codici postali è stato fornito dalle autorità israeliane alla Commissione europea, che a sua volta lo ha inoltrato a tutti gli Stati membri dell'UE. Se un rivenditore o un importatore vuole saper se un codice postale dichiarato si riferisca ad un insediamento israeliano, dovrebbe contattare la linea telefonica dedicata dell'Agenzie delle Entrate e della Dogana al 0845 010 9000, che può fornire la risposta.
Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina
17. Dal 1997 è in vigore l'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). L'accordo garantisce un trattamento tariffario nullo o ridotto (con delle quote) sui prodotti palestinesi provenienti dai Territori Occupati che vengono esportati verso l'UE.
10 dicembre 2009
Traduzione a cura di Stephanie Westbrook. Originale in inglese
1 Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 1580/2007 (modificato) in relazione ai prodotti ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 479/2008 in relazione al vino.
2 La normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari contiene disposizioni generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore, come stabilito nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13/CE.
3 "L'accordo euro-mediterraneo - che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra" - è noto come associazione UE-Israele.