yves-botCorte di giustizia delle Comunità europee
COMUNICATO STAMPA n. 97/09
Lussemburgo, 29 ottobre 2009 Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-386/08
Brita GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen
 
 

L'Avvocato generale Yves Bot ritiene che non possano beneficiare del regime doganale preferenziale dell'accordo CEE-Israele i prodotti originari dei territori occupati

Le autorità doganali comunitarie devono rifiutare di riconoscere l'origine israeliana di detti prodotti

Nell'ambito del partenariato euro-mediterraneo, sono stati stipulati accordi bilaterali tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la maggioranza dei paesi del bacino mediterraneo dall'altro. Tali accordi prevedono che i prodotti originari dei paesi mediterranei interessati possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali e che le autorità competenti delle parti cooperano al fine di determinare l'origine esatta dei prodotti che beneficiano del regime preferenziale.

La Comunità e i suoi Stati membri hanno concluso un siffatto accordo sia con Israele1 (accordo CEE-Israele) sia con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina2 (accordo CEE-OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

La Brita è una società tedesca che importa apparecchi per la preparazione di acqua frizzante con relativi accessori e sciroppi, prodotti dalla società Soda Club avente sede a Mishor Adumin in Cisgiordania, a est di Gerusalemme.

Al momento di importare in Germania merci fornite dalla Soda-Club, essa ha comunicato alle autorità doganali tedesche che esse erano originarie d'Israele e ha quindi inteso beneficiare del regime preferenziale di cui all'accordo CEE-Israele. Sospettando che i prodotti fossero originari dei territori occupati, le autorità tedesche hanno chiesto alle autorità doganali israeliane di confermare che questi ultimi non erano stati fabbricati in detti territori.

Sebbene le autorità israeliane abbiano confermato che le merci in questione erano originarie di una zona soggetta alla loro competenza, esse non hanno tuttavia chiarito se fossero state fabbricate in territori occupati. A motivo di ciò, le autorità tedesche hanno infine rifiutato di concedere alla Brita il regime preferenziale, in quanto non era stato possibile accertare in modo inconfutabile che le merci importate rientrassero nell'ambito di applicazione dell'accordo CEE-Israele.

La Brita ha allora impugnato la decisione e il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se le merci fabbricate in territori palestinesi occupati, la cui origine israeliana sia confermata dalle autorità israeliane, possano beneficiare del regime preferenziale introdotto dall'accordo CEE-Israele.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Bot ricorda che il meccanismo di cooperazione amministrativa instaurato dall'accordo CEE-Israele si basa sulla fiducia reciproca tra le autorità doganali degli Stati aderenti all'accordo e sul riconoscimento reciproco degli atti da esse emanati. Egli rileva che esiste una presunzione secondo cui sono le autorità doganali dello Stato di esportazione quelle che possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che determinano l'origine del prodotto. Le autorità doganali dello Stato di importazione sono quindi, in linea di principio, vincolate dal risultato del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

Tuttavia, l'Avvocato generale reputa che nel caso di specie, dal momento che l'origine dei prodotti è nota ed incontestata, la controversia verta in realtà sul se il luogo di produzione situato in territori palestinesi rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo CEE-Israele.

La presunzione che la verifica dei fatti da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione sia attendibile non opera nel caso in esame, in quanto nessuna delle parti di detto accordo è, nella fattispecie, nella migliore posizione per fornire un'interpretazione unilaterale del suo ambito di applicazione.

Di conseguenza, le autorità doganali tedesche non sarebbero vincolate dal risultato del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali israeliane.

L'Avvocato generale respinge altresì l'argomento secondo cui il beneficio del regime preferenziale in ogni caso dovrebbe essere concesso ai produttori aventi sede in territori occupati, vuoi in forza dell'accordo CEE-Israele, vuoi sul fondamento dell'accordo CEE-OLP.

Da un lato, egli constata che il beneficio di detto regime preferenziale è direttamente connesso all'origine del prodotto e che il controllo di questa costituisce un elemento necessario del sistema. Il certificato rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione deve quindi poter certificare senza ambiguità che il prodotto in questione proviene proprio da uno Stato determinato, affinché il regime preferenziale che si riferisce a tale Stato sia applicato a tale prodotto.

L'Avvocato generale ricorda che le frontiere di Israele sono state delimitate dal Piano di spartizione della Palestina3, approvato il 29 novembre 1947 dalle Nazioni Unite. In base a detto piano, i territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza non fanno parte del territorio di Israele. Inoltre, in forza dell'accordo israelo-palestinese4, Israele e l'OLP considerano entrambi la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come un'unità territoriale unica.

Dall'altrolato, la Comunità ha concluso l'accordo CEE-OLP al fine di sviluppare iflussi commerciali da e verso la Cisgiordania e la Striscia di Gaza edi rettificare un'anomalia, vale a dire che tali territori erano gliunici nella regione i cui produttori non beneficiavano di un regimepreferenziale. La Comunità ha quindi instaurato un siffatto regime peri territori palestinesi proprio perché riteneva che i prodottiprovenienti da detti territori non potessero beneficiare di untrattamento preferenziale in forza dell'accordo CEE-Israele.

Di conseguenza, il regime preferenziale in forza dell'accordo CEE-Israele non può essereapplicato a un prodotto originario della Cisgiordania e, più ingenerale, dei territori occupati.

Infine,l'Avvocato generale Bot conclude che il beneficio di una preferenzatariffaria in forza dell'accordo CEE-OLP può essere accordato aiprodotti fabbricati in territori occupati unicamente qualora i certificati d'origine necessari siano rilasciati, in conformità a detto accordo, dalle autorità palestinesi.


1 Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995.

2 Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997.

3 Dettopiano è stato elaborato dal United Nations Special Committee OnPalestine. Composto da undici Stati, tale comitato, creatodall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1947, fu incaricato ditrovare una soluzione al conflitto in Palestina, in particolareelaborando un piano di spartizione.

4 L'accordo interinale israelo-palestinese sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, firmato a Washington il 28 settembre 1995.