Le Politiche di Investimento Etico (PIE) di comuni, aziende, fondi di investimento, università e qualsiasi altra istituzione (da qui in avanti, ente) devono essere in armonia con i valori e i principi dell'ente. Queste politiche mirano a fare in modo che gli investimenti dell'ente siano gestiti in maniera produttiva ma anche socialmente, eticamente e giuridicamente responsabile.

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Versione originale pubblicata il 27 novembre 2024

I. Introduzione

Gli standard internazionali su responsabilità e obblighi giuridici di un'azienda che opera a livello internazionale si sono evoluti negli ultimi anni, e i tribunali stanno assumendo una "visione più ampia delle responsabilità giuridiche". È evidente che in situazioni di conflitto armato, dove è più alto il rischio di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini internazionali, gli enti sono maggiormente esposti.

La responsabilità giuridica delle aziende non è limitata alle leggi nazionali dello stato in cui hanno sede o dove operano queste aziende, ma potrebbero essere applicabili anche le leggi di stati terzi. Le aziende possono essere ritenute responsabili per operazioni illegali, e anche i “membri del consiglio di amministrazione, dirigenti o dipendenti” possono essere ritenuti responsabili di violazioni aziendali o individuali (1). Gli stessi standard possono essere applicati anche a enti di investimento istituzionali che investono in tali aziende.

Le Politiche di Investimento Etico (PIE) di comuni, aziende, fondi di investimento, università e qualsiasi altra istituzione (da qui in avanti, ente) devono essere in armonia con i valori e i principi dell'ente. Queste politiche mirano a fare in modo che gli investimenti dell'ente siano gestiti in maniera produttiva ma anche socialmente, eticamente e giuridicamente responsabile.

Adottando le PIE, un ente dichiara che non trae profitto o fornisce capitali ad aziende che non si attengono agli standard internazionali in materia di gestione aziendale socialmente, eticamente e legarlmente responsabile, oppure che svolgono attività sostanzialmente incompatibili con i propri valori, compresi i propri principi di investimento etico.

L'ente non trae e non trarrà consapevolmente profitto da, fornirà capitali a, o investirà in aziende implicate in:

  1. Produzione di armamenti, componenti di armamenti o equipaggiamento militare
  2. Estrazione, lavorazione o commercio di combustibili fossili
  3. Gravi violazioni dei diritti umani così come definiti dal diritto internazionale (compresi i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio).

I principi fondamentali delle PIE di un ente sono le seguenti:

  • Le PIE sono basate sulla premessa che le scelte di un ente riguardo a dove investire dovrebbero essere in linea con i suoi obiettivi strategici, obblighi giuridici e valori ambientali, sociali ed etici.
  • I gestori degli investimenti e del patrimonio dell’ente monitoreranno attivamente i suoi investimenti per garantire che continuino a rispettare i criteri PIE di seguito indicati. In particolare, dovranno fornire una consulenza professionale volta a scoraggiare gli investimenti in settori considerati eticamente o giuridicamente inaccettabili in base a tali criteri.

II. Principi di investimento

Per agire in linea con i valori dell’ente nell’investimento dei propri fondi, occorre tenere conto delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), compresi i diritti umani, in conformità con i Principi delle Nazioni Unite per l’Investimento Responsabile (PRI). L’ente non investirà consapevolmente in imprese le cui attività e pratiche comportino il rischio di gravi danni a individui, gruppi o all’ambiente.

I principi di investimento dell’ente si basano sui PRI delle Nazioni Unite, sul Global Compact delle Nazioni Unite e sui Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGPs).

I Principi Guida delle Nazioni Unite si fondano sul riconoscimento di tre pilastri: l’obbligo dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e l’accesso ai mezzi di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani. "Questi Principi Guida si applicano a tutti gli Stati e a tutte le imprese, sia transnazionali che di altro tipo, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore di attività, dall’ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura".

Secondo il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, "ai sensi dei Principi Guida delle Nazioni Unite, tutte le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, e il processo di conduzione continua della due diligence in materia di diritti umani (HRDD) è un requisito fondamentale affinché le imprese adempiano a tale responsabilità". Le imprese dovrebbero condurre una due diligence rafforzata in materia di diritti umani nelle situazioni di conflitto e prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani individuati in tutti i processi di HRDD. Ciò include gli impatti legati alle attività di un’impresa "o derivanti dai suoi rapporti commerciali con altre parti (2)".

Alla luce di quanto sopra, l’ONU ha elaborato dei principi di investimento responsabile per guidare le aziende e le imprese di investimento. 

(1) I Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile (PRI)

Gli investitori istituzionali devono agire nel miglior interesse a lungo termine dei propri beneficiari. In questo ruolo fiduciario, riconoscono che le questioni ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) possono influire sulla performance dei portafogli di investimento (in misura variabile a seconda delle società, dei settori, delle regioni, delle classi di attività e nel corso del tempo).

Essi riconoscono inoltre che l’applicazione di questi Principi possa allineare meglio gli investitori agli obiettivi più ampi della società. Pertanto, al fine di conciliare le proprie responsabilità fiduciarie con i propri obblighi guridici ed etici, si impegnano a:

  • Principio 1: Integrare le questioni ESG nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali.
  • Principio 2: Prevenire il coinvolgimento in violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, integrando processi di valutazione del rischio di investimento per le situazioni di conflitto armato.
  • Principio 3: Essere azionisti attivi e integrare le questioni ESG nelle politiche e nelle pratiche di partecipazione azionaria.
  • Principio 4: Richiedere un’adeguata informativa sulle questioni ESG da parte degli enti in cui investono.
  • Principio 5: Promuovere l’accettazione e l’attuazione dei Principi all’interno del settore degli investimenti.
  • Principio 6: Collaborare per migliorare la propria efficacia nell’attuazione dei Principi.
  • Principio 7: Rendere conto delle proprie attività e dei progressi compiuti nell'attuazione dei Principi.

PRI: La dimensione dei diritti umani

La responsabilità delle imprese e delle istituzioni di investimento nel rispetto dei diritti umani si fonda su standard internazionali riconosciuti in materia. Secondo i Principi delle Nazioni Unite per l’Investimento Responsabile, sono molteplici le ragioni che inducono i detentori di asset a rispettare e tutelare i diritti umani. Le Nazioni Unite si concentrano su quattro temi chiave:

1. Responsabilità giuridica

Tutte le persone giuridiche, così come le persone fisiche, hanno la responsabilità giuridica di non essere coinvolte nella commissione di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio. Gli investitori istituzionali sono tenuti a rispettare i diritti umani attraverso una serie di requisiti relativi alle politiche e alle procedure, come stabilito negli UNGP (3).

2. Rilevanza finanziaria

I fattori relativi ai diritti umani sono rilevanti per gli investitori in quanto possono influire sui rendimenti finanziari. Ad esempio, le aziende possono trovarsi a dover sostenere costi operativi e legali più elevati a causa di conflitti armati (compreso un rischio accresciuto di violazioni dei diritti umani), disordini civili e abusi legati al degrado ambientale e ad altre potenziali responsabilità, comprese quelle relative ai rischi reputazionali, come indicato di seguito.

3. Sostenibilità e preferenze etiche dei beneficiari

Un numero crescente di beneficiari dei detentori di asset è interessato a garantire che il proprio denaro sia investito in modo coerente con i propri valori, compreso il rispetto dei diritti umani.

4. Rischio reputazionale

I media, le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi di attivisti di base monitorano le attività e le operazioni delle imprese e di chi in esse investe. Supponiamo che venga accertato che un’azienda sia implicata in violazioni dei diritti umani. In tal caso, ciò potrebbe generare una notevole attenzione o addirittura scatenare campagne di boicottaggio e disinvestimento di grande impatto contro l’azienda e/o contro i suoi investitori istituzionali. I rischi reputazionali riguardano entrambi. Pertanto, il rispetto dei diritti umani contribuisce anche a proteggere da potenziali danni alla reputazione e dai conseguenti danni finanziari.

(2) I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP)

Secondo gli UNGP, le imprese dovrebbero:

  1. Sostenere e rispettare i diritti umani e
  2. Garantire di non causare né contribuire a violazioni dei diritti umani e affrontare gli impatti negativi in cui sono coinvolte o a cui sono collegate. A volte, può essere necessario porre fine alle attività o ai rapporti commerciali dell’impresa. Ciò può anche essere deciso a discrezione degli Stati (4). Gli UNGP sottolineano inoltre che "in situazioni di conflitto armato, le imprese dovrebbero rispettare le norme del diritto internazionale umanitario" (5).

I PRI sottolineano che "gli UNGP richiedono agli investitori istituzionali di esercitare una triplice responsabilità nel rispetto dei diritti umani:

1. Un impegno sulle proprie politiche

Gli investitori dovrebbero definire un impegno sulle politiche di rispetto dei diritti umani, approvato ai massimi livelli e integrato in tutta l’organizzazione, per guidare le decisioni di investimento, la gestione responsabile e i dialoghi sulle politiche.

2. Processi di due diligence (6)

Gli investitori dovrebbero gestire gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani. Tali considerazioni dovrebbero riflettersi nei processi decisionali degli investitori in materia di investimenti, tra cui la costruzione del portafoglio, la selezione e l’allocazione dei titoli e/o la selezione, la nomina e il monitoraggio di gestori/fondi esterni e altri fornitori di servizi.

3. Accesso ai mezzi di ricorso

Gli investitori dovrebbero consentire o fornire l’accesso a mezzi di ricorso alle persone interessate dalle loro decisioni di investimento. Per gli esiti a cui gli investitori sono direttamente collegati tramite una società partecipata, gli investitori dovrebbero garantire che le società partecipate forniscano l’accesso a mezzi di ricorso alle persone interessate.”

III. Monitoraggio

Al fine di dare attuazione al proprio impegno nei confronti delle presenti Politiche di Investimento Etico, l’ente provvederà a:

  • Pubblicare le Politiche di Investimento Etico sul proprio sito web a seguito della loro approvazione.
  • Affidare la responsabilità di monitorare l’attuazione e l’efficacia della politica a un responsabile/dipartimento specifico. Il responsabile/dipartimento deve fornire all'ente un aggiornamento trimestrale e segnalare gli investimenti in conflitto con le Politiche di Investimento Etico.
  • Pubblicare sul proprio sito web un elenco delle attività commerciali di proprietà dell’ente, garantendo piena trasparenza sulle operazioni relative a tali attività e sui rapporti commerciali significativi.

 _________________________

(1) “Le società e i loro dirigenti, amministratori e altri responsabili potrebbero inoltre essere ritenuti direttamente responsabili della commissione di atti di genocidio, nonché di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’articolo VI della Convenzione sul genocidio specifica che le "persone" possono essere ritenute responsabili di atti di genocidio – tra cui rientrano singoli imprenditori o dirigenti aziendali in quanto persone fisiche e possono rientrare anche le società in quanto persone giuridiche. Sebbene la Corte penale internazionale (CPI) non abbia giurisdizione sulle persone giuridiche, il personale aziendale, in quanto persone fisiche appartenenti agli Stati parti dello Statuto di Roma, può rientrare nella sua giurisdizione. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto di Roma, la CPI può perseguire coloro che facilitano la commissione di crimini, anche attraverso la fornitura di mezzi. […] In situazioni di conflitto armato, ulteriori norme del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale si applicano alle società e ai singoli dirigenti d’azienda, i quali devono valutare se le loro operazioni contribuiscano a gravi violazioni dei diritti umani o a crimini internazionali.”

Obblighi degli Stati terzi e delle società di prevenire e punire il genocidio a Gaza, 5 giugno 2024, p. 2

(2) Commento all’UNGP Principio 13.

(3) “Gli Stati terzi che intrattengono rapporti commerciali con società potenzialmente implicate in atti di genocidio a Gaza, ad esempio attraverso appalti pubblici, in qualità di azionisti o tramite fondi pensione pubblici e altri investimenti, dovrebbero rescindere tali contratti ed escludere tali società.

I fondi pensione dovrebbero inoltre ritirare i propri investimenti dalle banche israeliane, dagli Israel Bonds e da altre istituzioni finanziarie, in considerazione del legame con gli insediamenti illegali e altre violazioni del diritto internazionale". Tratto dal parere degli esperti, Obblighi degli Stati terzi e delle società di prevenire e punire il genocidio a Gaza, 5 giugno 2024, p. 35.

(4) Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del luglio 2024, ad esempio, esorta gli stati ad "adottare misure volte a impedire che le relazioni commerciali o di investimento contribuiscano al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nei Territori palestinesi occupati". par. 278

(5) Commento dei Principi guida delle Nazioni Unite (UNGP) al Principio 12.

(6) Nelle situazioni di conflitto armato, il rischio di violazioni dei diritti umani è accresciuto e, di conseguenza, devono essere rafforzati anche i requisiti di due diligence delle imprese coinvolte in tali situazioni. Secondo gli esperti legali, "per le imprese e le istituzioni che investono in esse, comprendere e sostenere pratiche sensibili ai conflitti che integrino il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) offrirà loro maggiori possibilità di gestire i rischi di investimento, incoraggiare le migliori pratiche e rispettare la vita e la dignità delle persone colpite dal conflitto armato".

Fonte: Comitato Nazionale Palestinese per il BDS (BNC)