Di seguito un esempio di testo per una proposta di delibera comunale/provinciale per chiedere che la Pizzarotti venga esclusa dagli appalti pubblici nell'ambito dell'iniziativa "Libera il tuo comune dalla Pizzarotti". La delibera può essere presentata da un membro del consiglio oppure su iniziativa popolare con la raccolta firme (controlla lo Statuto comunale per la procedura da seguire). Vedi anche l'elenco dei lavori della Pizzarotti in corso in tutta Italia e notizie sulle prossime gare cui  partecipa la Pizzarotti.

**Cinque sono i consiglio che hanno approvato una mozione contro la Pizzarotti: RhoNapoliMunicipalità 5 Arenella-Vomero (Napoli), Corchiano (VT) e Sasso Marconi (BO).

Si prega di inviare notizie di tutte le iniziative collegate alla delibera a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

[Comune/Provincia] di ____________

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA [CONSILIARE/POPOLARE]

Oggetto: Esclusione della Pizzarotti & C. S.p.A. dalle gare d'appalto e dalla stipula di contratti per lavori pubblici in base al Codice dei contratti pubblici

Premesso

che il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) all'Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l'esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti "che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante";

che il [Comune/Provincia] di ___________ ha in corso e/o ha in passato stipulato e/o in futuro stipulerà contratti con Pizzarotti & C. S.p.A., con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni, 1, codice fiscale 01755470158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 23124;

Considerato

che Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir – Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv – Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea;

che la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come "risorsa fondamentale per la sussistenza" delle comunità; (Allegato 1)

che non vi era alcuna necessità di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno alternativo, all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto nel progetto iniziale;

che i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;

che la costruzione della linea ferrroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;

che la linea ferroviaria A1 è in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta "alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari", in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;

che inoltre, le attività quali quelle poste in essere dalla Pizzarotti sono un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all'Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove «crimini di guerra» include le "gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949" tra le quali la "distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente".

che Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria A1, che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi è costituito a tutti gli effetti un crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell'esercizio della propria attività professionale, in modo da giustificare l'esclusione da gare d'appalto di lavori pubblici;

DELIBERA

1. di rivedere con urgenza tutti i contratti in corso con Pizzarotti & C. S.p.A.;
2. di escludere Pizzarotti & C. S.p.A. da tutte le gare d'appalto se non risolverà il contratto per la costruzione della A1;
3. di comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa delibera e la determinazione del Consiglio [comunale/provinciale] di interrompere rapporti con Pizzarotti & C. S.p.A. finché continuerà ad operare contro il Diritto Internazionale.